LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE IN MISSIONE ALL’ESTERO


Applicabilità del c.p.m.g. e regole di ingaggio. Parte seconda

 

 

 

Di Floriana De Donno

Roma, 13 maggio 2015

Foto web

 

Per meglio comprendere come funziona la gestione del personale in missione all’estero, richiamando in questo secondo appuntamento, quelli che sono i concetti generali già espressi nella precedente trattazione, partendo dal commento di una sentenza storica del Tribunale Militare di Roma: sentenza G.U.P. n.33 del 09 maggio 2007 che trae origine dallo scontro del 2004 in Iraq che la cronaca definì come “la battaglia dei ponti”.

Questa sentenza riveste particolare importanza poiché scalza la vecchia credenza che il c.p.m.g. può essere applicato esclusivamente se l’Italia proclami una dichiarazione di guerra e mostra, di contro, come al militare potrebbe essere ascritta una ipotesi di reato appartenente al C.P.M.G.

Nella sentenza in esame ai militari R. Allocca e F. Stival veniva ascritta l’ipotesi ex art.191 e 47 c.p.m.g. nonché art. 2 e 5 c.p.m.p. in concorso tra loro, cioè “l’uso aggravato delle armi contro le ambulanze e contro il personale addetto”. Tale ipotesi veniva successivamente diversamente qualificata in concorso in omicidio e tentato omicidio plurimi.

Il capo d’imputazione partiva dal fatto che il “5 e 6 agosto 2004, in località Nassiriya, in regime di applicazione del Codice Penale Militare di Guerra, quali appartenenti alla Task Force 'Serenissima' schierata in prossimità del ponte denominato ‘Charlie’ sul fiume Eufrate, facevano uso dell’arma di reparto contro un’ambulanza irachena e contro il personale addetto, soggetti protetti a norma delle leggi e convenzioni internazionali, esplodendo sul veicolo in movimento un numero imprecisato di colpi di Browning cal. 12,7 causando la morte di 4 cittadini iracheni, con l’aggravante del grado rivestito e l’aver commesso il fatto in territorio estero”.

 

Penna.jpg

  

Non dettagliando la ricostruzione del fatto emersa in sede d’istruttoria, la quale porterà all’assoluzione dei due militari italiani per avere gli stessi agito in stato di necessità militare, importa invece l’iter logico seguito tanto per l’imputabilità ai sensi del C.P.M.G. quanto per l’assoluzione.

Le motivazioni di sentenza, accuratamente articolate, consentono di identificare il percorso, spesso farraginoso, dell’applicabilità totale o, come in questo caso parziale, del C.P.M.G. Procedendo in estrema sintesi il militare deve ricordare che:

- Il nuovo testo dell’articolo 165 c.p.m.g., come riformato dalla legge n.6/2002, decreta l’applicabilità del titolo IV del C.P.M.G. a prescindere dalla dichiarazione dello stato di guerra in seno ad un conflitto armato.

Per restringere ulteriormente il campo di applicabilità entro confini precisi, il comma secondo indica cosa si deve intendere per “conflitto armato”, vale a dire quello in cui “almeno una delle due parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un’altra per lo svolgimento di operazioni belliche” ;

- Il comma terzo dell’articolo 165 c.p.m.g. precisa che le disposizioni del titolo IV “si applicano alle operazioni armate svolte all’estero dalle forze armate italiane”, il che implica che rientrano nel novero dell’applicabilità anche quelle missioni per le quali è stata disposta l’applicabilità del Codice Penale Militare di Pace in sostituzione a quello di Guerra, in forza della legge n.4/2006.

Il discrimine rimane, per l’appunto, la presenza di un “conflitto armato” nonché di “operazioni armate svolte all’estero” dalle Forze Armate italiane: i reati considerati sono quelli del titolo IV del C.P.M.G. , dunque quei reati che importano la violazione dei doveri nei riguardi di infermi, feriti, naufraghi, morti , personale sanitario, ministri di culto.

La protezione è duplice, diretta cioè sia ai soggetti, che alle strutture preposte all’esercizio di talune attività, come quelle di soccorso, accoglienza ovvero professione ed esercizio di culti.

- Un’unica deroga all’inviolabilità dei principi umanitari, per come tutelati e protetti dal Titolo IV, è il cosiddetto “principio de Martens” che “consente”, per così dire, azioni che violino suddetti principi solo in ipotesi tassative, cioè espressamente previste da legge, come negli articoli 168 e 170 del c.p.m.g (dove si legge “ fuori dai casi di necessaria reazione”) ovvero quella dell’art.185 c.p.m.g. (dove si legge “ senza necessità o senza giustificato motivo”). Tale ipotesi si definiscono di “necessita militare”, intendendosi per “necessità” non una manovra di opportunità logistica militare, ma una risposta in “extrema ratio” (semplificando di moltissimo il concetto potremmo rapportare, in molti dei casi, la “necessità militare” alla “ legittima difesa” ex art.52 c.p. ovvero allo “stato di necessità” ex art.54 c.p.)

E’ questo un dato che il militare in missione all’estero deve ricordare al fine di calibrare le proprie reazioni, dunque evitare imputazione di reati ai sensi del C.P.M.G., allorquando si ritrovi a fronteggiare un attacco di vaste dimensioni belliche anche in una missione definita “di pace”.

In questo quadro di regole base della legislazione di guerra dello Stato italiano, si pongono poi le cosiddette “Regole di Ingaggio”, in inglese Rules of Engagement RoE.

 

Martelletto.jpg 

 

Non a caso abbiamo richiamato proprio taluni particolari articoli del C.P.M.G., cioè quelli che presentavano gli incisi “fuori dai casi di necessaria reazione” ovvero “senza necessità o senza giustificato motivo”.

Quando il militare si trova a operare nei casi di necessaria reazione, ovvero stato di necessità o giustificato motivo, quasi sempre si trova ad operare in applicazione delle cosiddette “Regole di Ingaggio” cioè quelle disposizioni impartite ai militari al fine (come in questo caso) di determinare una risposta rapida ed automatica dinnanzi ad un pericolo imminente non altrimenti arginabile.

Il problema che si pone in ordine all’applicabilità delle RoE, è la loro valenza giuridica: vanno considerati atti aventi forza di legge ovvero atti amministrativi al pari di un ordine emanato dall’autorità gerarchica? La questione non è oziosa poiché il militare che si trovi a operare in regime di RoE ovvero a disapplicare le stesse, può rispondere di uno o più reati ai sensi del C.P.M.G., ovvero di nessun reato, a seconda che le stesse siano considerate “legge” o “atti amministrativi” dunque ordini.

Il complesso ragionamento operato dalla dottrina, e che qui si omette, tiene alternativamente in considerazione o il doppio passaggio parlamentare che le RoE subiscono prima di essere adottate o il fatto che sia Ministero Difesa a dare esecuzione alle stesse.

Per chi aderisce alla prima tesi, le RoE avrebbero forza di legge e dunque potrebbero derogare alla legge italiana operando come scriminanti del reato e cause di non punibilità (ciò vale tanto per il C.P.M.P. che per il C.P.M.G.); per chi aderisce alla seconda le RoE, in quanto atto amministrativo, non avrebbero la forza di derogare alla legge nazionale, potendo al più integrare cause di giustificazione già presenti nell’ordinamento.

Anche stavolta il problema non è di poco conto poiché il militare che si trovi ad affrontare una situazione come quella di cui al capo d’imputazione della sentenza in commento, per un fatto commesso durante lo svolgimento di operazioni belliche, si troverà sempre innanzi al dubbio se il proprio operato sia “lecito” o “illecito”, conforme alla legge nazionale ed alle regole di ingaggio, o difforme alle stesse.

Parimente il magistrato che si occuperà della vicenda sarà costretto a operare non sulla linea demarcata della certezza del diritto, bensì su quella flebile della maieutica giuridica che non sempre può portare ad archiviazioni, proscioglimenti e assoluzione anche davanti a casi nei quali risulti acclarata l’estraneità ai fatti o l’innocenza del o dei militari indagati o imputati.

Questa situazione d’incertezza normativa non può che incidere sfavorevolmente sull’operato dei militari in missione, tanto che si parli dei vertici quanto della truppa, esponendo costantemente gli stessi anche alla compromissione dell’integrità della vita propria ed altrui, oltreché all’integrità della propria fedina penale e libertà personale.

Nel prossimo articolo l’analisi si addentrerà, proprio a partire dalle ruolo delle RoE, nel più tecnico apparato di norme che disciplinano il diritto sostanziale e processuale di guerra e sempre con un occhio dettagliato al personale impiegato in missione fuori area.

 

 

Avv-DeDonno.jpg 

Floriana De Donno è avvocato specializzato in materia penalistica dal 2005. Completa la sua formazione professionale con master, corsi e la specializzazione in diritto militare penale e amministrativo nel 2008. Ad oggi è autrice di articoli tecnici a tema, e si divide tra i due studi (Roma e Lecce) e l'insegnamento. Per informazioni: www.avvflorianadedonno.it - avv.florianadedonno@yahoo.it 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA