LA VIOLATA CONSEGNA: ART.120 C.P.M.P.: UNA NORMA PENALE IN BIANCO


L’esperto legale illustra le sfaccettature di un reato diffuso in ambito militare

 

 

 

 

di Floriana De Donno

Roma, 16 gennaio 2015

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Si torna a parlare di temi relativi le Procure Militari, attraverso le precisazioni dell’esperto legale che illustra brevemente alcuni dei reati più diffusi nel contesto Difesa. Dopo la “violazione del rapporto gerarchico e la responsabilità penale”, è la volta di un altro argomento molto delicato.

La violata consegna ex art.120 c.p.m.p. costituisce un altro dei reati cari alle Procure Militari.

Al militare può essere ascritto il reato di violata consegna allorquando il medesimo “abbandoni il posto di guardia o di servizio ovvero violi la consegna AVUTA”.

Per verificare se, in caso di contestazione del predetto, sussistano gli elementi costitutivi del reato occorre anzitutto partire dall’accertamento dell’esistenza o meno della consegna, solo successivamente, esaminare il contenuto di quest’ultima.

 

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La “consegna” è una prescrizione doverosa in ordine alle attività demandate al militare: il fatto che esista una consegna relativa al servizio contribuisce a designare il presupposto applicativo della fattispecie; la precisazione del contenuto della consegna è fondamentale nella individuazione della condotta che configura reato.

Nella misura in cui difetti l’esistenza della “consegna” in senso giuridicamente rilevante, nonché la precisazione del contenuto, va da sé che non può aversi “consegna”.

Come ormai costantemente ribadito da dottrina e giurisprudenza, per aversi “consegna” idonea a configurare il reato di violazione ex art.120 c.p.m.p. non è sufficiente la “vigenza di disposizioni generali ed astratte che disciplinino un determinato tipo di servizio, ma occorre invece un intervento dell’autorità responsabile del servizio che, per un concreto servizio da svolgere, trasmetta la normativa  al militare tenuto ad osservarla.”(Brunelli-Mazzi, Diritto Militare, IV Ed.pg.263 e ss., Corte d’App. Mil. sez. Dist. Verona in Rass. Giust.mil. 1984,729 ).

Per la configurazione del reato di violata consegna, pertanto, è necessaria l’esistenza di una “consegna precisa, che determini tassativamente e senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del militare in servizio” (per tutte Cass. Pen. sez.I, 15 luglio 1993), ciò perché la norma tende a tutelare le modalità di svolgimento del servizio, dalle quali non è dato discostarsi neppure al fine di conseguire meglio lo scopo del servizio (Cass. Pen. sez. I, 15 luglio1993).

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Ora, posto questo, la richiamata sentenza della Corte d’Appello, sezione distaccata di Verona (già citata), afferma che “Non si ha “consegna”quando una disposizione generale ed astratta concernente il caricamento e lo scaricamento delle armi, comunque vigente e perciò vincolante nello svolgimento del servizio, e pur ribadita dal Comandante della compagnia durante il rapporto ufficiali, non sia stata poi specificatamente impartita, in relazione ad un concreto servizio, all’ufficiale cui il medesimo veniva affidato e che  a esso si sarebbe perciò dovuto attenere”.

 Alla luce di queste considerazioni è possibile standardizzare uno schema di interrogativi che il militare deve porsi al fine di individuare l’esistenza di una consegna prima, ed il suo contenuto poi.

a) La consegna asseritamente violate non devono essere generiche.

Le consegne le quali contemplino una generalità e pluralità di istruzioni a secondo dei casi sono da considerarsi generiche ed astratte, e seppur vincolanti, le predette devono essere impartite, oralmente o per iscritto, in relazione al concreto servizio svolto al fine di avere una qualche valenza giuridica: si ricordi infatti che una consegna, che sia giuridicamente rilevante, deve essere “avuta” dall’ufficiale, quindi “impartita” e “trasmessa” da soggetto terzo.

b) le consegne asseritamente violate devono essere precise, tassative e senza spazi di discrezionalità.

 

Come detto, a fondamento dell’imputazione al militare del reato di violata consegna, deve esservi la circostanza che lo stesso violi  una serie di regolamenti identificati come “consegne”.

 

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Delle consegne di carattere generale e del loro scarso valore giuridico si è già detto in ordine alla configurazione del reato. Viene ribadita dunque la necessità che vi siano regolamenti, dunque consegne, precise, non interpretabili, che non diano margine al militare di poter agire in modo differente dalla consegna avuta poiché la medesima si presta a più “vedute”.

Dinnanzi a situazioni di questo tipo non si potrebbe contestare, difatti, la violata consegna.

c) L’art.120 c.p.m.p. è una norma penale in bianco: inapplicabilità in assenza del precetto.

Come più volte spiegato dalla giurisprudenza, la norma incriminatrice  riguardante il reato di violata consegna costituisce norma penale in bianco ove le disposizioni della consegna integrano il precetto.( Cass. pen. sez. I, ud. 19 gennaio 2000).

In assenza della consegna, come si è dimostrato, la norma incriminatrice non può essere applicata pena la violazione del principio di tassatività e stretta legalità vigenti nell’ordinamento penale italiano.

Se ci si dovesse imbattere in una situazione di tal fatta si incorrerebbe nella totale assenza dell’elemento oggettivo del reato.

Di contro, in ordine all’esistenza dell’elemento soggettivo, il dolo richiesto dalla norma è dolo di tipo generico, vale a dire occorre la coscienza e volontà di adottare un comportamento difforme da quello prescritto in consegna.

Sul punto si pongono in rilievo due concetti giuridici da tener sempre a mente per una corretta valutazione:la colpa ed il caso fortuito.

Il reato è punito a titolo di dolo che, per quanto generico, è pur sempre dolo, non anche a titolo di colpa (imprudenza, imperizia e negligenza) o in virtù di mera accidentalità o caso fortuito.

Quand’anche non bastasse l’evidenza dell’assenza delle consegne ad escludere la volontà del militare di trasgredire alle stesse, di certo non può negarsi  che l’accidentalità dell’evento ovvero la mera negligenza del militare non sono giuridicamente sufficienti a configurare ipotesi delittuosa: il reato è punito a titolo di dolo.

Ovviamente quanto esposto rimane un ragionamento strettamente giuridico il che vuol dire che, per quanto logicamente valido, spesso non frena le Procure Militari dal contestare tale reato anche in assenza dei requisiti di legge, soprattutto in presenza di una corretta richiesta ex art.260 c.p.m.p..

Si rammenti, inoltre, che la casistica maggiore di contestazione di tali reati investe il maneggio delle armi, come queste debbano essere passate e tenute: accertatevi e pretendete dunque dal vostro collega che ogni status inerente il passaggio dell’arma venga messa per iscritto, sia all’atto della ricezione che a quello della consegna, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti: nulla deve essere mai dato per scontato in un ambito così peculiare.

 

 

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 Floriana De Donno è avvocato specializzato in materia penalistica dal 2005. Completa la sua formazione professionale con master, corsi e la specializzazione in diritto militare penale e amministrativo nel 2008. Ad oggi è autrice di articoli tecnici a tema, e si divide tra i due studi di Roma e Lecce e l'insegnamento. Per informazioni: www.avvflorianadedonno.it - avv.florianadedonno@yahoo.it

 

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