VIOLAZIONE DEL RAPPORTO GERARCHICO: LA RESPONSABILITÀ PENALE


La dipendenza militare, tra funzionale e gerarchica. Il legale spiega quali sono le evoluzioni e quali gli accorgimenti

 

 

 

Superiore, inferiore di grado, relazioni professionali gerarchiche, funzionali e personali. Nell’ambito militare (come in quello civile), esistono una serie di delicatissimi equilibri che, se infranti, spesso portano a ripercussioni di carattere legale. Abbiamo chiesto all’Avvocato Floriana De Donno, specialista in Diritto militare, penale e amministrativo, (consulente di De Armas), di affrontare una serie di argomenti, per meglio comprendere alcune sfumature che possono caratterizzare svariate situazioni. Si comincia, brevemente, da un caso che si colloca proprio nell’interesse comune della sfera militare, la “violazione del rapporto gerarchico”.

 

 

 

di Floriana De Donno                                                                                                               Roma, 29 settembre 2014

 

 

Il sistema dell’ordinamento militare, sviluppa un concetto speciale di rapporti esistenti nel proprio complesso e che non fa riferimento alla tipologia di uffici esistenti all’interno dell’Ente, ma alla posizione personale e dunque ai rapporti interpersonali esistenti tra i soggetti. Il soggetto-militare viene identificato, da un punto di vista gerarchico, attraverso il grado che gli viene attribuito, in base al quale ricompre una determinata posizione nell’organigramma militare, come “subordinato” o “sovraordinato” rispetto a terzi soggetti (superiori o inferiori in scala gerarchica). Di per sé il concetto è solo apparentemente di facile comprensione, poiché non sempre la suddivisione gerarchica è operata esclusivamente avendo riguardo del grado rivestito dal militare. Anche la responsabilità penale che può derivare dalla violazione del rapporto gerarchico (quale ad esempio la disobbedienza a un ordine), non sempre si basa sul mero grado posseduto dal militare che impartisce l’ordine, e dall’altro che dovrebbe eseguirlo.

 

 

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Marinai a lavoro. Foto Marina Militare

 

In ambito militare difatti, la gerarchia è doppia. Si ha una gerarchia di tipo funzionale, cioè quella esistente tra i vari uffici e una gerarchia di grado, cioè quella che intercorre tra i soggetti veri e propri. Questo fa sì che un militare possa trovarsi nella circostanza di ricevere ordini tanto dal superiore funzionale dell’ufficio cui appartiene, quanto dal superiore gerarchico appartenente alla catena di comando. Tale situazione implica che il militare sia tenuto al dovere di obbedienza-subordinazione non solo al sovraordinato gerarchicamente, ma anche al militare, magari di grado inferiore, che sia però da intendersi quale “superiore gerarchico” rispetto all’ufficio di appartenenza, cioè il superiore gerarchico “funzionale” di fatto svincolata dal grado posseduto.

L’esistenza di questa doppia gerarchia pone una questione di ordine penalistico rispetto alla commissione dei reati contro la disciplina militare previsti e puniti dai Capi III eIV del Libro II, titolo III del Codice Penale Militare di Pace. Si prenda, quale esempio, uno dei reati maggiormente contestati dalle Procure Militari e cioè l’art.196 c.p.m.p. “minaccia o ingiuria ad inferiore”. Sino a che il reato viene contestato rispetto ad un “superiore” o “inferiore” tenendo a mente il grado posseduto dal soggetto al momento della commissione del reato, il problema non si pone. Come muoversi invece se, ad esempio, viene contestato l’art.196 c.p.m.p. al militare con il grado di Tenente cha ha ingiuriato un “inferiore”, cioè un collega parigrado, ma considerato come un “inferiore” poiché possiede una posizione di ufficio che lo rende gerarchicamente sottoposto al primo?

 

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Paracadutisti in esercitazione. Foto web 

 

L’art.196 c.p.m.p. non specifica come debba interpretarsi il concetto di “superiore” e “inferiore”, cioè, se interpretare i due concetti rispetto alla sola catena di comando ovvero rispetto anche alla gerarchia funzionale. Sul punto, la copiosa giurisprudenza prodotta dai Tribunali Militari propende per un’estensione dei concetti di “superiore” e ”inferiore” anche alla cosiddetta gerarchia funzionale. Tradotto in breve, paradossalmente, a un Tenente può essere ascritto il reato ”d'ingiuria ad inferiore” ex art.196 c.p.m.p., perpetrato ai danni di un militare anch’egli avente il grado di Tenente, ma appartenente ad un ufficio sotto ordinato. 

 

 

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Compagnia mista Carabinieri. Foto Informazioni della Difesa

 

 

Per tutte si cita la nota sentenza del Tribunale Militare di Roma, sez. II del 26 febbraio 2004, Maggi, che fa luce su quale debba essere l’interpretazione da dare al concetto di “superiore” e “inferiore” gerarchico. Per semplificare: la tutela penale viene accordata anche se il rapporto gerarchico leso è di tipo funzionale, non connesso al grado rivestito dal soggetto ma al comando affidato al soggetto leso. Quindi la responsabilità penale per il militare scatterà ogni qualvolta lo stesso leda il rapporto gerarchico, attraverso un’ingiuria o una minaccia (per ritornare all’art.196 c.p.m.p.) che ricada sul soggetto ingiuriato, in presenza del soggetto ingiuriato.

Ad esempio, la stessa condotta, posta dal militare nei confronti del proprio superiore gerarchico in quel momento assente, fa si che il reato di cui si debba rispondere sarà della mera “diffamazione militare” ex articolo 227 c.p.m.p. Stessa cosa dicasi se un epiteto viene rivolto dal superiore all'inferiore (assente) in presenza di terzi. 

 

 

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 Sfilamento dei reparti. Foto Marina Militare

 

 

Delineati i contorni dunque, il primo passo per evitare di ricadere nel tipo di reato descritto è certamente tener presente il tipo di gerarchia cui si è sottoposti e verificare se questa sia di tipo funzionale, di grado ovvero un’ibridazione di entrambe. Va da sé che la regola della civiltà e la buona educazione, implichino che il reato di “ingiuria” debba essere evitato a prescindere dal grado posseduto dal militare. In ultimo giova ricordare come un militare abbia il “dovere” e l’obbligo giuridico di disobbedire al proprio superiore esclusivamente se gli viene impartito un ordine giuridicamente illegittimo ovvero illecito, argomento che sarà approfondito prossimamente su De Armas.

 

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 GIS Gruppo Intervento Speciale Carabinieri. Foto Ranaldo - Pagine di Difesa

 

 

Appare chiaro che il codice penale militare di pace accorda tutela tanto al superiore quanto all’inferiore, per reati aventi il medesimo elemento soggettivo ed oggettivo, in buona sostanza identità di condotta. Visti dall’ottica del superiore gerarchico quale agente che pone in essere il reato, queste violazioni di legge (in particolare l'art.195  c.p.m.p.), nonché l'aggravante in base al grado posseduto dal militare, rientrano nel blocco del cosiddetto "abuso di autorità”. 

 

 
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      Equipaggio dell' HH3F a lavoro. Foto Aeronautica Militare                                   

 

 

Questo tipo di argomento, sviscerato molto brevemente, pone altre questioni, anche solo come forma di curiosità.  

Cosa possono fare e cosa non devono fare i superiori gerarchici rapportandosi con l’inferiore?

Quali sono i limiti che eccedono il normale comportamento e gergo cosiddetto “da caserma”?

Cosa costituisce condotta di reato perpetrata dal superiore gerarchico avente rilevanza penale?

In un prossimo spazio cercheremo di dare una risposta a questi ed altri quesiti, con un occhio di riguardo a quelli che sono i reati più di frequente contestati dalle Procure Militari.

 

 

 

 

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Floriana De Donno è avvocato specializzato in materia penalistica dal 2005. Completa la sua formazione professionale con master, corsi e la specializzazione in diritto militare penale e amministrativo nel 2008. Ad oggi è autrice di articoli tecnici a tema, e si divide tra i due studi di Roma e Lecce e l'insegnamento. Per informazioni: www.avvflorianadedonno.it - avv.florianadedonno@yahoo.it